Immissioni in ruolo DSGA e personale ATA 24 mesi: procedura online dall’8 agosto

È in corso di registrazione alla Corte dei Conti il decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, che
autorizzata il contingente di immissioni in ruolo per il personale DSGA e ATA 24 mesi.
In attesa della sua formalizzazione e della conseguente nota operativa del Ministero, vi anticipiamo
come saranno svolte le operazioni di nomina (è ovviamente necessario attendere la nota in via
definitiva).
Per le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei Direttori dei
Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) il contingente autorizzato è pari a 10.116 unità.
Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità
telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

DSGA procedura online in due fasi: 8 e 16 agosto
Per i soli aspiranti alla nomina nel profilo di DSGA: la presentazione dell’istanza si articolerà in
due fasi.

–  In una prima fase, dall’8 agosto:
Gli interessati, in base ai turni di convocazione definiti dagli Uffici Scolastici Regionali in
considerazione dei contingenti e delle consistenze delle graduatorie utili alle immissioni in ruolo,
potranno esprimere le proprie preferenze per le province nelle quali risulteranno inclusi.
– Nella seconda fase, dal 16 agosto:
Gli aventi titolo potranno presentare istanza per l’assegnazione di sede.

Personale ATA 24 mesi (unica fase dal 16 agosto)
–  A decorrere dal 8 agosto 2022 saranno disponibili le funzioni SIDI per avviare la fase di
inserimento turni.
– A partire dal 16 agosto gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti
c.d. 24 mesi saranno chiamati a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede.

Se non si presenta domanda (DSGA o ATA 24 mesi): si verrà trattati come assenti con
conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

Volontà di rinuncia: è stata espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a
sistema la volontà di rinunciare alla nomina, sia nell’ambito della prima fase che nell’ambito della
seconda. Ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, egli
perderà definitivamente il diritto alla nomina.