DEVI SAPERE CHE: La Suprema Corte di Cassazione, aderendo ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’U.E. con ben tre sentenze (C-596/16-C570/16, C619/16, C684/16), ha fissato le regole per il riconoscimento economico delle ferie non fruite per il personale docente precario, affermando il seguente principio giuridico: “qualora il dipendente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito di tutte le ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo, nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro”.
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